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Trasporto marittimo
Con sentenza del 27.3.2014 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un trasporto marittimo consistente in una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto dello Stato membro in cui è effettuata la crociera rientra nella nozione di “cabotaggio marittimo” di cui al Regolamento CEE n. 3577/92, con riserva del servizio ‘ai soli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione Europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro’.
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