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Insights

Nuove regole UE per il trasporto aereo: pubblicato il Regolamento (UE) 2026/2202

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2.10.2026 il Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, nonché il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo per il trasporto di passeggeri e bagagli.

L’intervento, frutto di un negoziato pluriennale, recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi sull’applicazione del Regolamento 261/2004 e rafforza le tutele dei passeggeri, nel tentativo di mantenere un equilibrio con le esigenze di competitività dei vettori aerei dell’Unione.

Tra le principali novità, viene introdotta per la prima volta una definizione normativa di “circostanze eccezionali” che sfuggono al controllo del vettore, corredata da un elenco non esaustivo di ipotesi riconosciute come tali (che comprende, tra l’altro, calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse, guerre e insurrezioni, gravi minacce sanitarie transfrontaliere, passeggeri indisciplinati, atti di sabotaggio o terrorismo, difetti di fabbricazione occulti e limitazioni alla gestione del traffico aereo), con l’obbligo per il vettore di fornire al passeggero una spiegazione chiara e motivata quando le invoca per escludere la compensazione pecuniaria.

Viene, inoltre, chiarito l’ambito della nozione di “negato imbarco” e introdotto il divieto di negare l’imbarco sul volo di ritorno, o di addebitare costi aggiuntivi, per il solo fatto che il passeggero non abbia utilizzato uno o più voli della tratta di andata.

In caso di cancellazione, la scelta tra rimborso, riprotezione o viaggio in data successiva spetterà al passeggero, che potrà comunque optare per un buono di valore equivalente, con restituzione automatica del saldo non utilizzato alla scadenza.

Nei casi di riprotezione, il vettore dovrà offrire al passeggero anche opzioni alternative — su aeroporti diversi, con altra rotta o con altri vettori/mezzi di trasporto — quando ciò consenta di accelerare l’arrivo a destinazione, garantendo per quanto possibile il trasporto dei bagagli.

Viene inoltre codificato espressamente, in linea con la giurisprudenza Sturgeon, il diritto alla compensazione pecuniaria per i ritardi prolungati, con soglia di tre ore per tutti i voli.

Altre interessanti regole a favore dei passeggeri sono quelle relative alla carta d’imbarco, cui è dedicato uno specifico articolo del Regolamento, e quelle relative all’imbarco gratuito dei propri effetti personali ed alle tariffe per l’imbarco dei bagagli.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applicherà a decorrere dal 23 ottobre 2027, essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Cecilia Cavanna
cecilia.cavanna@mordiglia.it

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