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Insights

Nuove regole UE per il trasporto aereo: più garanzie per i passeggeri

In 13 Luglio 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla riforma del Regolamento (CE) n. 261/2004 per la tutela dei diritti dei passeggeri aerei. Dal momento che l’iter legislativo tra le istituzioni dell’Unione non è ancora formalmente concluso, sarà necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale per conoscerne il contenuto finale. Gli emendamenti approvati sono volti a rafforzare la struttura normativa del 2004 senza sostituire del tutto l’impianto originale, intervenendo su criticità emerse principalmente nella prassi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Uno degli aspetti più salienti riguarda la regolamentazione della clausola no-show, fino ad ora affidata esclusivamente alle condizioni contrattuali dei vettori. La riforma interviene su questo punto vietando alle compagnie di negare l’imbarco sul volo di ritorno a seguito del mancato utilizzo della tratta di andata. Il divieto viene così codificato nel diritto dell’Unione, in linea con i provvedimenti sanzionatori dell’AGCM[1] in Italia e con la giurisprudenza della CGUE (causa LATAM Airlines, C-238/22)[2], che aveva già definito tale pratica come un negato imbarco ai sensi dellarticolo 4(3) del Regolamento.

La riforma ridefinisce inoltre il concetto di “circostanze eccezionali”, trattate nell’articolo 5(3) del Regolamento, che spesso viene invocato arbitrariamente dalle compagnie per esonerarsi dalla compensazione pecuniaria, dal momento che i limiti e i criteri di applicazione di questo concetto non sono stati definiti in maniera sufficientemente chiara nel Regolamento. Elaborando il criterio espresso dalla CGUE nella sentenza Wallentin-Hermann (C-549/07)[3], il nuovo testo chiarisce ora  che un evento è considerato eccezionale solo se non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore ed è al di fuori del suo effettivo controllo, limitando così l’utilizzo scorretto del concetto da parte dei vettori.

Viene inoltre codificato il diritto alla compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro) per i ritardi prolungati pari o superiori a tre ore al momento dell’arrivo. Prima della riforma, il testo del Regolamento 261/2004 prevedeva, per i passeggeri con volo in ritardo di tre o più ore,  soltanto il diritto a rimborso del biglietto e all’ assistenza. Il nuovo testo recepisce così il principio della sentenza Sturgeon (cause C-402/07 e C-432/07)[4], la quale ha equiparato, sul piano del disagio subito, il danno per la perdita di tempo patito dai passeggeri in ritardo (di tre o più ore) a quello subito da chi affronta la cancellazione del volo.

Un’ulteriore novità riguarda la tutela dei minori e dei passeggeri con esigenze particolari. La riforma sancisce il divieto di applicare sovrapprezzi per l’assegnazione di posti vicini tra il minore (fino ai 14 anni) e l’accompagnatore, oltre a garantire la gratuità dell’assegnazione del posto adiacente per i passeggeri con mobilità ridotta (e del biglietto aggiuntivo se l’assistente è espressamente richiesto dalla compagnia per ragioni di sicurezza). In linea con l’approccio già adottato in Italia dall’ENAC nel 2021[5], la tutela viene così estesa a livello europeo e include tra le categorie protette anche le donne in gravidanza.

In conclusione, la riforma dimostra la volontà di tutelare il consumatore e riequilibrare la sua posizione di asimmetria informativa e contrattuale rispetto ai vettori. Se il Regolamento 261/2004 ha posto le fondamenta per la tutela dei passeggeri, la riforma interviene sulle sue debolezze strutturali, garantendo maggiore uniformità applicativa e certezza del diritto.

Sofia Tubino
sofia.tubino@mordiglia.it

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