Sanzioni doganali
La Giurisprudenza di legittimità, in attesa di un intervento legislativo nazionale o comunitario che ridetermini e renda omogenee le sanzioni doganali in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, si esprime in una originale sentenza affermando che “In tema di violazioni in materia doganale, l’IVA all’importazione, in quanto estranea all’obbligazione doganale, non può essere cumulata all’ammontare dei diritti di confine evasi, ai fini della determinazione delle sanzioni ex art. 303 del testo unico delle leggi doganali (TULD)”, diminuendo di fatto in maniera consistente le sanzioni irrogate nel caso alla sua attenzione, ben oltre il minimo edittale.
La disposizione dell’art. 303 TULD calibra la risposta sanzionatoria sulla base di scaglioni determinati dalla differenza tra i diritti di confine complessivamente liquidati in dichiarazione e quelli ritenuti dovuti secondo l’accertamento doganale. Nella nozione, dunque, di “diritti di confine” la Suprema Corte esclude l’Iva, sebbene l’articolo 70 Direttiva Iva precisi che tale imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni, e l’art. 71 d.p.r. 633/1972 riferisca che l’Iva dovuta all’importazione è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, applicando per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Giorgi Orsi
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