L’applicazione delle sanzioni ai beni collocati in un trust
Su rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso il 21 maggio 2026 una sentenza nella causa C-483/23 riguardante l’applicazione delle sanzioni ai beni collocati in un trust.
Le autorità italiane avevano “congelato” le partecipazioni e gli asset di quattro società e della loro società madre, collocati in un trust disciplinato dalla legge delle Bermuda. Era emerso che il trust era stato costituito da un soggetto designato, il quale tuttavia non era né trustee né beneficiario del trust. La questione sottoposta alla CGUE era quindi se i beni collocati nel trust potessero nondimeno essere considerati come appartenenti a tale soggetto designato, o da lui controllati.
Esaminato l’art. 2(1) del Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/330, la CGUE ha concluso che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i fondi e le risorse economiche collocati in un trust da un soggetto designato devono essere considerati come appartenenti a tale soggetto, o da lui controllati, quando questi conservi un potere che gli consenta di utilizzare, beneficiare o disporre di tali fondi o risorse economiche, ovvero di esercitare un’influenza su di essi o sulle decisioni adottate dal trustee in relazione agli stessi.
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