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Confermato dalla Commissione Europea il regime italiano a favore del Registro Internazionale delle Navi

Il 13 agosto 2025 è stata resa pubblica la decisione della Commissione Europea (adottata il 7 maggio 2025) che approva, in conformità con le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, il regime italiano del “Registro Internazionale” del D.L n. 457/1997, come modificato dall’art 41 del DL n. 144/2022. Tale regime mira a incentivare le compagnie di navigazione a immatricolare le proprie navi in Europa, promuovendo il rispetto di standard sociali, ambientali e di sicurezza più elevati.

L’Italia ha notificato alla Commissione la reintroduzione del regime fino al 31 dicembre 2033. I beneficiari del regime sono le imprese di navigazione con sede legale o stabile organizzazione in Italia che impiegano navi iscritte nei registri dell’UE/SEE, oppure navi battenti bandiera UE/SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, per attività di trasporto marittimo o assimilate al trasporto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 457/1997.

Le misure previste dal regime includono:

  • la riduzione dell’imposta sulle società per i redditi derivanti dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro Internazionale;
  • l’esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali per i marittimi UE/SEE imbarcati su tali navi;
  • un credito d’imposta.

Il regime è esteso anche alle attività di noleggio a tempo e a viaggio, purché sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario gestisce tecnicamente e amministrativamente almeno il 20% del tonnellaggio della flotta, anche se le navi sono fornite da terzi; b) la quota di navi noleggiate non appartenenti al SEE non supera il 75% della flotta ammissibile; c) almeno il 25% della flotta complessiva batte bandiera SEE.

Anche l’attività di locazione a scafo nudo è ammessa a beneficiare delle misure, a condizione che siano soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti: a) i contratti siano limitati a un massimo di tre anni; b) l’attività corrisponda a un eccesso temporaneo di capacità; c) almeno il 50% della flotta ammissibile continui a essere gestita dal beneficiario.

Entrambe queste misure sono state ritenute dalla Commissione in linea con gli orientamenti sui trasporti marittimi e, pertanto, ammissibili.

Un aspetto interessante della decisione della Commissione riguarda i concessionari di bordo che “esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale” ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 856/1986.

Dopo avere esaminato i chiarimenti forniti dalle autorità italiane, la Commissione ha confermato che anche le imprese che svolgono attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative all’attività crocieristica a bordo di navi iscritte nel Registro Internazionale (come servizi di camera, cucina o generali) possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Registro.

La Commissione ha valutato il regime alla luce degli orientamenti UE in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, ritenendolo necessario, adeguato e proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti: rafforzare la competitività degli operatori navali, sostenere lo sviluppo del settore marittimo e incentivare l’iscrizione delle navi nei registri UE/SEE. È stato inoltre rilevato un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Su queste basi, la Commissione ha approvato la reintroduzione del regime italiano in conformità con le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Cecilia Cavanna
cecilia.cavanna@mordiglia.it

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