L’ammodernamento del Codice della navigazione nella “Legge sul mare”
Dalla valorizzazione della risorsa mare passa anche l’ammodernamento del Codice della navigazione.
L’articolo 21 della legge 7 maggio 2026, n. 70, recante “Valorizzazione della risorsa mare”, interviene infatti sul Codice della navigazione nell’ambito di un più ampio riassetto della disciplina della navigazione marittima e della cantieristica, con l’obiettivo di:
- aggiornare e coordinare alcune disposizioni codicistiche con la nuova strategia nazionale del mare;
- rafforzare la sicurezza della navigazione e l’efficienza amministrativa;
- allineare il Codice agli interventi di semplificazione e digitalizzazione introdotti dalla legge;
- garantire una maggiore coerenza sistematica tra Codice della navigazione, normativa sulla nautica da diporto e regolamentazione della navigazione commerciale.
Nel complesso, l’art. 21 realizza un intervento organico di modernizzazione, volto ad ampliare l’accesso alle professioni marittime, semplificare e digitalizzare procedimenti e documenti di bordo, chiarire la disciplina dell’iscrizione delle navi e rafforzare la certezza giuridica in materia di ipoteca navale.
Personale marittimo e annotazioni di navigazione
Tra le principali novità introdotte dalla legge assumono rilievo quelle relative al personale marittimo, con l’ampliamento dei requisiti soggettivi per l’iscrizione alla gente di mare, estesa anche a cittadini di Stati SEE, della Svizzera e, a determinate condizioni, di Paesi terzi residenti in Italia.
Significative innovazioni riguardano inoltre le formalità di annotazione sui libretti di navigazione, ora disciplinate in modo più puntuale direttamente nel Codice, con una chiara ripartizione delle competenze tra uffici marittimi, autorità consolari e comandante della nave.
Iscrizione delle navi nei registri e nelle matricole
Di particolare rilievo sono le modifiche in materia di iscrizione delle navi nelle matricole e nei registri e di cancellazione dagli stessi.
La legge n. 70/2026 inserisce nel Codice – anziché nel regolamento di esecuzione – l’elenco dei documenti necessari per l’iscrizione. Con il nuovo articolo 146‑bis viene infatti introdotto un elenco tipizzato della documentazione richiesta (titolo di proprietà, certificato di stazza e ulteriori certificazioni), applicabile sia alle navi di nuova costruzione in Italia sia a quelle costruite all’estero o provenienti da bandiera straniera.
Accanto a tale disciplina, l’articolo 152‑bis introduce la possibilità di ottenere un’iscrizione provvisoria della nave, della durata di sei mesi, prevedendo una procedura semplificata che consente l’operatività dell’unità in attesa della definizione dell’iscrizione definitiva.
Dismissione della bandiera e dismissione per locazione a scafo nudo
Anche la disciplina della dismissione della bandiera italiana viene significativamente aggiornata mediante modifiche all’articolo 156 del Codice.
In particolare, la fideiussione prevista a garanzia di eventuali diritti non trascritti, originariamente rilasciabile solo da istituti bancari, può ora essere prestata anche da imprese assicurative autorizzate ed è estesa a coprire anche diritti non trascritti di natura previdenziale.
La sospensione della bandiera a seguito di locazione a scafo nudo e di temporanea iscrizione in un registro straniero viene poi articolata su due livelli:
- il comma 8 continua a disciplinare l’iscrizione in registri di Stati non appartenenti all’UE
- il nuovo comma 8‑bis regola l’iscrizione temporanea in registri di altri Stati membri dell’UE.
In entrambi i casi è prevista la sospensione dell’abilitazione alla navigazione e la cancellazione nel rispetto della normativa unionale, con obblighi di comunicazione all’INPS e adeguate forme di pubblicità.
Digitalizzazione dei documenti di bordo
Un ulteriore passo verso la modernizzazione del registro di bandiera è rappresentato dall’introduzione degli articoli 169‑bis, 169‑ter, 169‑quater e 169‑quinquies, che consentono la formazione e conservazione in formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo (giornali nautici, ruoli di equipaggio, registri IMO, MARPOL, GMDSS, ecc.), nel rispetto sia della normativa internazionale sia del Codice dell’amministrazione digitale.
Ulteriori novità
Completano il quadro delle novità introdotte dalla Legge n. 70 le modifiche in materia di tenuta e lingua dei giornali di bordo, l’estensione dei soggetti legittimati all’inoltro delle informazioni relative all’arrivo e alla partenza della nave di cui all’art. 179 e gli interventi sulla disciplina dell’ipoteca navale, volti a rafforzare la certezza dei traffici e dei finanziamenti.
Le modifiche al Codice della navigazione introdotte dall’articolo 21 sono in vigore dal 10 maggio 2026, data di efficacia generale della legge n. 70/2026.
Cecilia Cavanna
cecilia.cavanna@mordiglia.it