Via libera del Consiglio UE alla Convenzione di Pechino: svolta per le vendite giudiziarie di navi
Con la Decisione (UE) 2026/1099 il Consiglio ha autorizzato la conclusione da parte della UE della Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi») del 7 Dicembre 2022.
Tale provvedimento si colloca nel quadro dell’art. 218 TFUE (procedura di conclusione degli accordi internazionali) e realizza una tipica ipotesi di partecipazione dell’Unione a strumenti multilaterali ONU.
Dal punto di vista sistematico, la decisione del Consiglio UE non introduce direttamente norme sostanziali ma vincola l’UE sul piano internazionale, con effetti indiretti sull’ordinamento interno.
Quanto al contenuto, la Convenzione di Pechino interviene su un settore (vendite giudiziarie di navi) con forte dimensione transnazionale.
Si legge in particolare nei considerando 3 e 4 della decisione del Consiglio UE “(3) La convenzione costituisce il primo strumento internazionale che istituisce un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie, preservando nel contempo il diritto interno che disciplina la procedura delle vendite giudiziarie e le circostanze in cui tali vendite conferiscono un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso. La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. Garantendo la certezza del diritto quanto al titolo che l’acquirente acquisisce sulla nave quando essa naviga a livello internazionale, la convenzione mira a massimizzare il prezzo che la nave è in grado di attrarre sul mercato e i proventi disponibili per la distribuzione tra i creditori, nonché a promuovere il commercio internazionale.
Giuridicamente rilevante è il fatto che essa non uniforma le procedure interne di vendita ma disciplina gli effetti transfrontalieri (riconoscimento del trasferimento di proprietà).
Si realizza quindi un rafforzamento della circolazione internazionale degli effetti giuridici, senza invadere il diritto processuale nazionale.
La Convenzione persegue inoltre obiettivi tipici del diritto del commercio internazionali quali la certezza del titolo di proprietà della nave, l’eliminazione dei rischi legati a iscrizioni o privilegi non riconosciuti all’estero e l’aumento del valore economico della vendita e tutela dei creditori.
Diventando parte della Convenzione, si rafforza il principio della “clean title rule” (acquisto libero da pesi) e si riducono i conflitti di leggi e di giurisdizione.
Tuttavia presenta delle criticità in quanto la competenza UE è definita in modo dinamico; e ciò può generare incertezza applicativa per gli altri Stati.
Si evidenzia infine l’esclusione di Irlanda e Danimarca riflette i protocolli sui settori di libertà, sicurezza e giustizia potendosi dunque assistere a una possibile frammentazione territoriale nell’applicazione della convenzione nell’UE.
In via generale la decisione rappresenta un esempio di integrazione tra diritto UE e diritto internazionale nonché un passo verso la globalizzazione delle regole di circolazione dei beni registrati (navi).
Sotto il profilo giuridico, l’atto conferma il ruolo dell’UE come attore autonomo nel diritto internazionale contribuendo alla certezza del diritto nei traffici marittimi internazionali.
Chiara Raggi
chiara.raggi@mordiglia.it