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Concorrenza in ambito portuale
Su istanza di Permare S.r.l., rappresentata dall’Avv. Enrico Mordiglia e dall’Avv. Andrea Mozzat in data 25 Febbraio 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito che il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Piombino Soc. Coop., titolare in via esclusiva della gestione e dell’esercizio dei servizi di interesse economico generale di ormeggio e battellaggio nel Porto di Piombino, ha violato il disposto dell’art. 8, comma 2.bis e comma 2-ter, della legge n. 287/1990. La norma richiamata pone due obblighi a carico delle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale e che intendono svolgere attività in mercati diversi da quelli coperti da riserva: l’obbligo di agire mediante la costituzione di una società separata e l’obbligo di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta costituzione della società separata all’Autorità garante, incombenze che, in base alle risultanze dell’istruttoria condotta dall’AGCM, non sono state adempiute dal Gruppo Ormeggiatori.
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