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Insights

Circostanze inevitabili e straordinarie e risoluzione per Covid-19: un vademecum dalla Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con due recenti sentenze, ha affrontato nuovamente il tema della risoluzione dei contratti di pacchetto turistico per le “circostanze inevitabili e straordinarie” dell’art. 12 paragrafo 2 della Direttiva UE 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici (che dispone che “il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”) e la sua applicazione alla risoluzione di contratti di pacchetto turistico da parte die viaggiatori a causa della diffusione del Covid-19.

Nelle cause C-584/2022 e C-299/22 la CGUE era chiamata, rispettivamente dai giudici tedeschi e lituani, a determinare se, ed entro quali limiti, potessero dirsi risolti per la diffusione del Covid-19, con il relativo esonero al pagamento delle spese di risoluzione, due pacchetti turistici acquistati da consumatori a inizio del 2020 per trascorrere delle vacanze nel marzo -aprile 2020.

Con due pronunce emesse entrambe il 29.2.2024, la CGUE ha così interpretato l’articolo 12 paragrafo 2 della Direttiva, offrendo ai giudici nazionali un vademecum di cosa è incluso nella previsione e cosa no:

  • per determinare se si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie», che hanno “un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi di tale disposizione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio, senza considerare circostanze che, pur idonee di per sé a rendere impossibile l’esecuzione dei servizi turistici, si siano verificate in un momento successivo alla scelta di risolvere il contratto da parte del consumatore;
  • la constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze, di «circostanze inevitabili e straordinarie» non può essere subordinata alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale intesa a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come “area a rischio”;
  • la nozione comprende non solo le circostanze che rendono oggettivamente impossibile l’esecuzione di tale pacchetto, ma anche le circostanze che, pur non impedendo tale esecuzione, comportano che essa non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori. La valutazione dell’incidenza delle circostanze deve essere effettuata collocandosi, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto;
  • una situazione che, alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, era già nota al viaggiatore interessato o era prevedibile per quest’ultimo, non può essere invocata da tale viaggiatore a titolo di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’art. 12, fatta salva tuttavia l’ipotesi, tenuto conto del carattere evolutivo di tale situazione, che la situazione, dopo la conclusione del contratto, abbia subito mutamenti tali da generare una situazione nuova, idonea a costituire da sé e in quanto tale una «circostanza inevitabile e straordinaria», ai sensi di detta disposizione;
  • per determinare se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, abbiano «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», possono essere prese in considerazione anche le conseguenze che si verificano nel luogo di partenza del viaggio, nonché nei diversi luoghi connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio, sempre che esse incidano sull’esecuzione di tale pacchetto.

Spetterà ora ai giudici dei diversi Stati membri utilizzare questi criteri per risolvere le domande di risoluzione proposte dai viaggiatori.

Cecilia Cavanna
cecilia.cavanna@mordiglia.it

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