Chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Con la circolare del 28 dicembre 2015, n. 22/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcune rilevanti precisazioni circa l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie ai soggetti che intervengono nell’operazione doganale. La responsabilità dei dichiaranti doganali in regime di rappresentanza indiretta, seppure automaticamente imputata dall’Ufficio sulla base del solo comportamento cosciente e volontario, dovrà tuttavia essere valutata caso per caso, desumendo dalle circostanze concrete del singolo caso “la diligenza insufficiente” dello spedizioniere che ha firmato la dichiarazione, secondo i parametri dell’attività professionale ex art. 1176 cc. Obbligatorio infine concedere al contribuente anche in campo sanzionatorio un termine a difesa per l’espletamento del contraddittorio preventivo e determinare, caso per caso, la sanzione in proporzione alla gravità della stessa e a tutti i parametri previsti dal rinnovato art. 7, d.lgs. 472 del 1997, con la possibilità di ottenere anche una riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale.