20° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia
Il 23 aprile 2026 l’Unione Europea ha adottato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, introducendo ulteriori restrizioni con implicazioni significative (anche) per i settori marittimo, energetico e petrolifero.
Il nuovo pacchetto è volto, tra l’altro, a comprimere ulteriormente i ricavi energetici della Russia e a limitare la c.d. “shadow fleet”. Le misure di particolare rilevanza per operatori marittimi, armatori, gestori, assicuratori, broker e trader includono quanto segue.
L’art. 3-nonies del Regolamento (UE) n. 833/2014, relativo al trasporto di greggio e prodotti petroliferi russi verso Paesi terzi e al meccanismo del price cap, è stato modificato. È stata eliminata l’esenzione che in precedenza consentiva il caricamento, la partenza dalla Russia o il transito attraverso la Russia di petrolio o prodotti petroliferi originari di un Paese terzo. Inoltre, la disposizione modificata pone ora la base giuridica per una possibile futura decisione sulla prosecuzione dell’applicazione della deroga al price cap. Tale decisione sarebbe assunta dal Consiglio, su proposta congiunta dell’Alto Rappresentante e della Commissione, in coordinamento con il G7 e con la Price Cap Coalition. Si tratta di un primo passo verso un possibile futuro divieto di prestazione di servizi di trasporto marittimo per il greggio e i prodotti petroliferi russi, anche quando negoziati al di sotto del price cap applicabile.
L’art. 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014, che disciplina la vendita di navi cisterna per il trasporto di petrolio, è stato rafforzato. La disposizione già vietava la vendita di tali navi a soggetti russi, o per uso in Russia, e imponeva l’obbligo di notifica delle vendite verso Paesi terzi. Le nuove misure introducono obblighi rafforzati di due diligence e impongono agli operatori UE di inserire clausole contrattuali con cui gli acquirenti dei Paesi terzi si impegnano a rispettare le medesime restrizioni in caso di successiva rivendita o trasferimento. La modifica è particolarmente rilevante per le operazioni di compravendita di navi cisterna, poiché i venditori dovranno valutare e documentare il rischio che il mezzo possa essere in ultima istanza utilizzato a supporto della shadow fleet russa.
Sono state aggiunte 46 navi all’elenco delle navi sanzionate, portando il totale dei mezzi listati a 632. Tali navi sono soggette a divieti di accesso ai porti e a restrizioni sulla prestazione di un’ampia gamma di servizi connessi al trasporto marittimo. Allo stesso tempo, l’art. 3-quaterdecies è stato modificato per agevolare l’uscita delle navi dalla shadow fleetattraverso la dismissione o il riciclaggio. Le autorità competenti possono ora autorizzare gli operatori UE a fornire servizi alle navi sanzionate quando tali servizi siano strettamente necessari a consentire al mezzo di raggiungere un impianto di riciclaggio e di esservi sottoposto.
I porti di Murmansk e Tuapse, in Russia, e il Karimun Oil Terminal, in Indonesia, sono stati inseriti nell’elenco delle infrastrutture portuali sanzionate. Gli operatori UE sono pertanto tenuti a valutare con attenzione qualsiasi operazione, servizio o accordo contrattuale che coinvolga tali porti o le infrastrutture connesse.
Da ultimo, è stato introdotto un nuovo art. 3-quindecies, che vieta la prestazione di servizi, inclusi quelli assicurativi, a determinate navi rompighiaccio e navi cisterna LNG collegate alla Russia. Il divieto si applica, in particolare, quando la nave è iscritta sotto bandiera russa, certificata dal Russian Maritime Register of Shipping, posseduta o gestita da soggetti russi, operante in Russia, o destinata a uso in Russia. Per talune navi cisterna LNG operanti in Russia o destinate a uso in Russia, ma che non rientrano altrimenti nei criteri di bandiera, classe, proprietà o gestione russa, il divieto si applicherà a partire dal 1° gennaio 2027.
Alla luce di quanto precede, gli operatori marittimi dovranno rivedere le proprie procedure di sanctions compliance, con particolare attenzione allo screening delle navi, agli scali portuali, ai contratti di compravendita di navi cisterna, alle coperture assicurative e alle operazioni che coinvolgono petrolio, prodotti petroliferi e LNG russi. Sarà inoltre necessario monitorare con attenzione gli ulteriori sviluppi normativi, in particolare in relazione alla possibile introduzione di un più ampio divieto sui servizi marittimi.
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