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I nuovi limiti di responsabilità armatoriale

Il 19 aprile 2015 sono entrati in vigore i nuovi limiti di responsabilità dell’armatore previsti dalla Risoluzione IMO del 19 aprile 2012, in conformità alla procedura di revisione della Convenzione di Londra LLMC del 1976 introdotta con l’art. 8 del Protocollo del 1996. Per effetto di tale modifica, i limiti della responsabilità dell’armatore previsti dall’art. 6 della Convenzione LLMC del 1976, come modificata dal Protocollo del 1996,  sono aumentati del 51% e sono ora come segue: a) crediti per morte o danno alla persona: – 3.02 mln DSP per navi di stazza fino a 2.000 ton – 1.208 DSP per ton di stazza tra 2.001 e 30.000 – 906 DSP per ton di stazza tra 30.001 e 70.000 – 604 DSP per ton di stazza oltre 70.000 b) altri crediti: – 1.51 mln DSP per navi di stazza fino a 2.000 ton – 604 DSP per ton di stazza tra 2.001 e 30.000 – 453 DSP per ton di stazza tra 30.001 e 70.000 – 302 DSP per ton di stazza oltre 70.000 E’ importante ricordare che l’Italia non ha ratificato la Convenzione LLMC del 1976 ed il relativo Protocollo del 1996, ma ha adottato norme corrispondenti di diritto nazionale con il D. Lgs. n. 111/2012. Le modifiche sopra ricordate quindi non si producono automaticamente nell’ordinamento italiano, ove i limiti di responsabilità restano quelli del suddetto Decreto Legislativo.

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