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Giurisdizione in tema di vendita internazionale di beni
Il Tribunale di Mantova, con sentenza 16 gennaio 2014, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sul presupposto che, in mancanza di un accordo tra le parti (decisivo ai fini della determinazione della giurisdizione a norma del Reg. 44/2001), il luogo di consegna dei beni va inteso quello di consegna materiale dei beni al compratore, essendo irrilevante l’eventuale termine di consegna “franco nolo”.
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