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Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo

Con sentenza in data 23.1.2014 emessa sulla domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova in una questione relativa al tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che una nave da crociera, che batte bandiera di uno Stato firmatario dell’allegato VI della Marpol, rientra nell’applicazione dell’art. 4bis della direttiva UE 1999/32 (che prevede l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo inferiore all’1,5%) quale nave passeggeri che effettua servizi di linea qualora effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludono nel porto di partenza o in altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise, e in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte.

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