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Prescrizione dell’accertamento doganale

Con un comunicato dell’8 maggio 2015, l’Agenzia delle dogane ha recepito l’orientamento comunitario sulla natura decadenziale del termine triennale sancito dall’art. 221 Codice doganale per l’accertamento doganale; cosicchè decorsi tre anni dalle operazioni doganali, l’Ufficio non potrà dare corso ad accertamenti e recuperi d’imposta. Fa eccezione l’ipotesi in cui il mancato accertamento della corretta liquidazione daziaria abbia origine da un fatto costituente reato: in tal caso, il termine triennale assume natura prescrizionale e l’eventuale tardività della notizia di reato presentata alle autorità oltre il triennio, potrà soltanto essere eccepita dal contribuente nell’ambito del processo tributario. L’omissione di tale eccezione di parte comporta la validità dell’accertamento doganale svolto oltre il triennio dal compimento delle operazioni di import/export.

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