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Sanctions Desk

Price cap sul petrolio russo – Obblighi degli operatori marittimi

La International Price Cap Coalition (Unione Europea, Australia e il G7, ossia Stati Uniti d’America, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Canada) ha fissato a 60 dollari al barile il prezzo massimo degli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi che provengono o sono esportati dalla Russia.

A partire dal 5 dicembre 2022, il trasporto di petrolio russo verso Paesi terzi è consentito solo se il petrolio viene acquistato a un prezzo pari o inferiore a 60 dollari al barile. Il price cap non influisce in alcun modo sul trasporto di petrolio russo via mare verso l’Unione Europea (che, in via generale, rimane vietato).

E’ prevista una finestra di 45 giorni per il trasporto di petrolio acquistato al di sopra del price cap, a condizione che sia stato caricato sulla nave prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023. L’Unione Europea ha già chiarito che, in caso di comprovata forza maggiore che impedisca lo scarico nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023 (ad esempio, tempesta, blocco del porto o degli stretti, ecc.), la finestra può essere estesa oltre i 45 giorni fino a quando la circostanza ostacolante non cessa di esistere.

I costi di spedizione, trasporto, dogana e assicurazione non sono inclusi nel massimale di prezzo e devono essere fatturati separatamente e a tariffe commercialmente ragionevoli. Gli operatori potrebbero dover adattare i loro modelli di fatturazione per indicare separatamente il prezzo del petrolio fino al porto di carico da un lato, e il prezzo del trasporto e degli altri servizi dall’altro.

Per quanto riguarda gli obblighi di compliance, gli armatori, le società di gestione delle navi e gli assicuratori – compresi i P&I Club – sono classificati come “attori di livello 3” in quanto, nel corso della loro normale attività, non hanno accesso diretto alle informazioni sui prezzi del carico. Gli attori di livello 3 devono:

  • ottenere dai loro clienti un’attestazione in cui i clienti confermano che il carico di petrolio russo trasportato o da trasportare è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore al price cap;
  • svolgere la necessaria due diligence in modo tale da poter fare ragionevole affidamento sull’attestazione fornita dai loro clienti;
  • conservare le registrazioni dell’attestazione per almeno cinque anni;
  • adeguare le sanctions clauses per garantire che non si effettuino scambi commerciali al di sopra del price cap. I contratti firmati prima dell’entrata in vigore del price cap devono essere aggiornati. A tal fine, l’Unione Europea ha chiarito che il Regolamento 833/2014 del Consiglio, modificato in vista dell’attuazione del price cap, può essere invocato come “circostanza imprevista sopravvenuta”.

Nonostante il price cap si applichi dalla caricazione del petrolio sulla nave fino alla sua immissione in libera pratica in uno Stato che non sia la Russia, la Commissione europea ha chiarito che gli armatori non saranno considerati in violazione del price cap se il petrolio viene commercializzato al di sopra del price cap durante il viaggio. Essi, infatti, non sono tenuti ad ottenere attestazioni dai successivi acquirenti del carico durante il trasporto.

Lo Studio Legale Mordiglia è a disposizione per supportare gli operatori marittimi nell’adeguamento alle ultime normative.

 

Camilla Del Re

camilla.delre@mordiglia.it

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Through this Sanctions Desk and thanks to our extensive expertise in shipping, we aim to assist our Clients in complying with the new regulations by providing regular updates and legal analysis on sanctions impacting the shipping industry. Our team is also available to advise maritime operators on the drafting of relevant clauses and to represent them in any disputes regarding sanctions.

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