Il rappresentante fiscale non risponde in automatico dell’IVA non versata
Il Tribunale dell’Unione europea ha emesso una sentenza di rilievo in tema di rappresentante fiscale, esprimendo alcuni principi fondamentali per la comprensione di tale istituto.
Innanzitutto, si è espresso sull’articolo 204 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, affermando che esso non osta a che un rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sia ritenuto debitore dell’imposta, ai sensi di detta disposizione, laddove tale rappresentante fiscale non sia coinvolto nelle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo, purché sia stato designato come debitore dell’imposta da quest’ultimo, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa nazionale.
Ne consegue che, qualora, secondo le regole dello Stato membro interessato, venga designato un rappresentante fiscale quale debitore dell’IVA ai sensi dell’articolo 204, la responsabilità di quest’ultimo può non essere limitata alle operazioni nelle quali egli sia direttamente coinvolto. Nel caso esaminato dal Tribunale, tale principio assume particolare rilievo con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati dal soggetto italiano utilizzando la partita IVA del rappresentante fiscale greco.
Il Tribunale chiarisce, inoltre, il rapporto tra gli articoli 204 e 205 della direttiva IVA. Un soggetto designato come debitore dell’IVA ai sensi dell’articolo 204 non può essere, al contempo, considerato responsabile in solido ai sensi dell’articolo 205. Quest’ultima disposizione, infatti, consente di individuare un soggetto diverso dal debitore dell’imposta quale responsabile del suo versamento. Le due forme di responsabilità devono pertanto essere tenute distinte.
Quanto all’articolo 205, letto alla luce del principio di proporzionalità, il Tribunale afferma che esso osta a che un rappresentante fiscale che non sia stato designato come debitore dell’IVA dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, ma sia incaricato esclusivamente di adempiere, per conto di tale soggetto passivo, agli obblighi dichiarativi in materia di IVA, senza dover tenere libri contabili né rilasciare documenti relativi alle operazioni effettuate dal soggetto rappresentato, possa essere ritenuto automaticamente responsabile in solido del versamento dell’IVA dovuta.
Affinché tale responsabilità possa essere ritenuta conforme al principio di proporzionalità, deve essere possibile verificare, in concreto, elementi ulteriori rispetto alla mera investitura formale del rappresentante fiscale, quali il suo eventuale coinvolgimento nell’attività economica del soggetto passivo, la circostanza che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’imposta non sarebbe stata versata, la sua buona fede e l’adozione di tutte le misure che potevano ragionevolmente essergli richieste per garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA.
Il principio affermato dal Tribunale è dunque che la responsabilità solidale del rappresentante fiscale non può derivare automaticamente dalla sua mera nomina o dall’assunzione di funzioni dichiarative, ma deve essere possibile effettuare una valutazione concreta della sua posizione e del suo comportamento rispetto al mancato versamento dell’imposta.
Da ultimo, il Tribunale afferma che il fatto che l’operazione per la quale l’IVA è dovuta sia stata effettuata utilizzando il numero individuale di identificazione IVA attribuito al soggetto passivo dallo Stato membro in cui è stabilito, oppure quello attribuito dallo Stato membro in cui l’IVA è dovuta, non può essere, di per sé, determinante ai fini dell’assunzione della responsabilità fiscale, né in via principale né in via solidale.
L’utilizzo dell’uno o dell’altro numero di identificazione IVA, infatti, non consente di stabilire automaticamente il grado di coinvolgimento del rappresentante fiscale nell’attività economica del soggetto passivo e, pertanto, non può costituire, da solo, il fondamento della sua responsabilità per l’IVA non versata.
Giorgia Orsi
giorgia.orsi@mordiglia.it