Marittimi Italiani su navi estere: esenzione fiscale oltre 183 giorni
Con la risposta all’interpello n. 20 del 2026 l’Agenzia ha chiarito come devono essere calcolati i 183 giorni lavorativi per escludere dalla tassazione prevista dall’art. 51 TUIR il reddito dei soggetti dei marittimi italiani che lavorano su navi battenti bandiera estera.
Il reddito non è tassato in Italia se l’attività si protrae all’estro per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, a prescindere dal luogo in cui la stessa viene svolta. Per i soggetti italiani è ininfluente anche la residenza fiscale, come già confermato con la risposta n. 112/2023.
Il periodo di 12 mesi può non essere continuativo perchè non coincide con l’anno solare e dunque può protrarsi a cavallo di due anni.
Nel conteggio rientrano anche ferie, festività, riposi settimanali, altri giorni non lavorativi (se previsti dal contratto).
Giorgia Orsi
giorgia.orsi@mordiglia.it