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Sanctions Desk

21° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia

Il 23 luglio 2026 l’UE ha adottato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Numerose persone fisiche, enti e navi sono stati aggiunti alle liste dei soggetti sanzionati. Anche i porti di Olya e Vysotsk sono stati inseriti nell’elenco dei porti sanzionati.

In particolare, l’UE ha previsto che l’adeguamento automatico del meccanismo di price cap sul petrolio sia sospeso fino al 15 luglio 2027. La sospensione è stata introdotta per garantire che i profitti della Russia derivanti dalla vendita di petrolio restino contenuti, nonostante la situazione di mercato causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il nuovo pacchetto di sanzioni contiene inoltre rilevanti aggiornamenti per il settore del GNL.

Da un lato, l’UE ha introdotto il nuovo articolo 3 quater bis nel Regolamento (UE) 833/2014, che prevede che ogni operatore UE che venda una nave metaniera rientrante nel codice NC ex 8901 20 a un paese terzo debba notificare immediatamente la vendita alle autorità competenti. Il nuovo articolo 3 quater bis prevede inoltre la possibilità di introdurre obblighi di due diligence e obblighi contrattuali in caso di vendita di navi metaniere, nonché nuove restrizioni sulla vendita di navi metaniere a cittadini ed imprese russe.

Dall’altro lato, con il nuovo pacchetto di sanzioni l’UE ha introdotto due principali esenzioni sulle sanzioni relative al GNL.

In primo luogo, al fine di mitigare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico di alcuni paesi partner, è stata introdotta un’esenzione dal divieto di trasferimento e di prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamento o assistenza finanziaria, relativi al trasferimento di GNL russo originario del Progetto Sakhalin-2 verso determinati paesi terzi (Giappone e Corea).

In secondo luogo, è stata introdotta un’esenzione temporanea riguardo al trasferimento o all’acquisto di GNL originario o esportato dalla Russia, laddove tale trasferimento o acquisto avvenga sulla base di un contratto di fornitura a lungo termine di GNL, concluso prima del 24 febbraio 2022 e di durata superiore a un anno.

Entro il 25 agosto 2026 e successivamente ogni tre mesi, gli operatori UE che trasportano GNL saranno tenuti a notificare e comunicare alle autorità competenti i dettagli del trasporto di GNL da essi effettuato.


Per ulteriori informazioni, visita la nostra sezione dedicata alle sanzioni

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