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La recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: l’impatto dell’estensione della giurisdizione del Tribunale UE sul settore dei trasporti

Ieri – 1° settembre 2024 – è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024, che modifica il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Le modifiche introdotte dal Regolamento in parola mirano sostanzialmente ad affrontare l’aumento del numero e della complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE presentate alla CGUE, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia e favorire l’efficienza del sistema giurisdizionale dell’Unione.

Per quanto attiene al settore dei trasporti, tra le suddette modifiche desta particolare interesse l’art. 1, n. 4) del Regolamento UE 2024/2019 che emenda lo Statuto della CGUE mediante l’introduzione dell’art. 50-ter.

Quest’ultima ‘nuova’ previsione va in sostanza ad estendere la competenza del Tribunale UE conferendogli la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che riguardano esclusivamente una o più delle seguenti specifiche materie: a) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, b) i diritti di accisa, c) il codice doganale, d) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, e) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e f) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La norma fa espressamente salva la competenza esclusiva della Corte di giustizia in relazione alle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, dal punto di vista procedurale, si prevede che ogni domanda ex art. 267 TFUE venga comunque posta al vaglio della Corte di giustizia, la quale, solo all’esito delle opportune verifiche, dovrà trasmettere al Tribunale le domande che risultato rientrare – esclusivamente – in una o più materie sopra elencate.

Pietro Sanna
pietro.sanna@mordiglia.it

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