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La corretta applicazione delle norme sui tempi di carico e scarico delle merci, di cui al D.lgs. 286/2005 ed al successivo Dl 73/2025

Il Decreto-legge n. 73/2025 ha introdotto una nuova disciplina dei tempi di attesa per il carico e lo scarico nel settore dell’autotrasporto, prevedendo una franchigia di 90 minuti, oltre la quale è dovuto un indennizzo; ha inoltre previsto un obbligo di indennizzo anche per il superamento del tempo concordato per le operazioni di carico e scarico.

Tale disciplina ha dato luogo a contrastanti orientamenti interpretativi, propugnai dalle diverse categorie in funzione dei rispettivi interessi.

Si è quindi reso necessario , da parte del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un intervento a carattere chiarificatore. Tale intervento e consistito nella emanazione di un’ apposita Circolare del 4 Novembre 2025, avente ad oggetto alcune precisazioni in merito alla portata dell’ art. 4 del Dl n. 73/2025, che ha modificato la previsione ex art. 6 bis del D.lgs. 286/2005. Più nel dettaglio, i chiarimenti hanno riguardato (a) le  franchigie e (b) gli indennizzi.

(a) In merito alla franchigie , si è specificato che il tempo inderogabilmente previsto per l’attesa è di 90 minuti, e comprende le attese per il carico e lo scarico, ma non copre invece  la durata di tali operazioni. Inoltre, la franchigia dei 90 minuti non si applicherà all’esecuzione delle operazioni in oggetto, la cui durata (allo scadere della quale  scatterà l’obbligo di indennizzo) andrà pattuita contrattualmente.

(b) Con riferimento agli indennizzi si è affermato che essi sono dovuti al vettore, per un importo pari a 100 euro l’ora, anche nel caso in cui i 90 minuti delle franchigia per l’attesa siano stati superati in misura inferiore all’ora piena. Analoga regola è prevista  anche  per il superamento, in misura anche inferiore all’ora, dei tempi pattuiti per l’esecuzione del carico e dello scarico.

Le disposizioni di cui sopra non si applicheranno, naturalmente, nell’ipotesi in cui il ritardo sia imputabile al vettore.

Alla luce di quanto sopra e della complessa natura delle operazioni coinvolte, il Ministero ha fornito anche delle precise raccomandazioni operative legate alle condizioni dei contratti conclusi fra gli operatori del settore. La soluzione indicata è dunque quella di definire –nella maniera più precisa possibile- il luogo delle operazioni, l’orario in cui effettuarle, la loro durata, i soggetti che ne saranno ritenuti responsabili, le modalità di accesso dei mezzi di trasporto, ed i modi coi quali attestare tutte queste previsioni (tenendo conto che gli orari d’arrivo possono essere provati dal vettore anche digitalmente).

Nella determinazione di questi aspetti bisognerà sempre sottostare ai limiti imposti dalla legge ed in particolare: dall’art. 1322 del Codice civile e dal d.lgs. n.286/2005.

Alessandro Poggi
alessandro.poggi@mordiglia.it

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