Il regime della limitazione nell’ordinamento italiano, e le sue questioni di costituzionalità
Con una recente pronuncia del 16 settembre 2025 (numero 25290) la Corte di cassazione ha affrontato, in una rara pronuncia sul tema, la disciplina della limitazione della responsabilità armatoriale. Pur trattandosi di una controversia relativa alla limitazione di una nave di stazza inferiore alle 300 Tonnellate, la pronuncia offre interessanti spunti di portata generale circa la compatibilità della norma rispetto a principi di rilievo costituzionalistico, in funzione della ratio ispiratrice della disciplina.
Le questioni di legittimità prospettate dai ricorrenti rappresentavano tutte una supposta lesione del principio di eguaglianza e dei diritti della personalità, da parte della disciplina della limitazione secondo la legge italiana, sotto tre differenti profili:
- Con il primo punto lamentano l’iniquità del meccanismo – ex artt. 275 e 276 comma 2 Codice della navigazione- del calcolo della somma limite parametrata rispetto al valore della nave, nella misura in cui ciò darebbe luogo a disparità di trattamento a fronte di lesioni dei diritti fondamentali dell’individuo
- Con il secondo motivo si deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, in quanto non escludente la procedura di limitazione nel caso di danni arrecati a dipendenti e preposti (secondo quanto previsto dall’art. 2087 del Codice civile).
- Infine, si censurava l’art. 275 sulla base del fatto che non escludesse la limitazione anche nei casi di dolo e colpa grave dei dipendenti e preposti dell’armatore.
La Corte ha respinto tutte e tre le eccezioni, argomentando sulla base della gravosità dell’impianto di responsabilità previsto dall’art. 274 del Codice della navigazione, che rende necessaria la previsione di alcune esclusioni, dell’esigenza di contenere i rischi legati alla navigazione, nonché dell’imprescindibile bilanciamento fra le legittime aspirazioni di tutela da parte dei soggetti danneggiati e la libertà di iniziativa economica.
Sviluppando tali argomentazioni, i giudici hanno innanzitutto constatato che il regime previsto dall’art. 274 costituisca una “gravosa responsabilità vicaria per fatto altrui”, rendendo pertanto opportuna l’introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di limitazione, in ottica di incentivo delle attività marittime e quindi di contenimento del rischio connesso all’esercizio delle attività armatoriale. Facendo propria la lettura già adottata dalla Corte costituzionale, la sentenza rileva che, dal momento che il regime della responsabilità del caso di specie è una forma di responsabilità per fatto altrui, appare giustificato che la perdita del beneficio sia prevista “solo in relazione alle obbligazioni sorte per grave colpa o dolo dell’armatore medesimo”. A completamento del proprio ragionamento, i giudici evidenziano che l’impianto normativo censurato dai ricorrenti, sia in realtà frutto di un “doveroso e ragionevole bilanciamento” fra le esigenze di tutela dei danneggiati e la libera iniziativa economica dei c.d. piccoli armatori, che -per loro stessa natura- hanno una capacità economica maggiormente limitata per poter fronteggiare i costi derivanti dal loro peculiare rischio d’impresa., essendo invece la limitazione di responsabilità per navi superiori a 300 ton di stazza soggetta al diverso regime di cui al D. Lgs. n. 111/2012
In ultima battuta, si evidenzia poi la correttezza della pronuncia di merito nella misura in cui questa sottolineava l’assenza di disparità di trattamento rispetto a quei crediti vantati dai lavoratori o dai preposti dell’armatore. Tali categorie di soggetti, infatti, sono destinatarie di apposita normativa assistenziale e previdenziale, e potranno dunque beneficiare di un’apposita indennità liquidita dalla previdenza marittima.
Alessandro Poggi
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