Emendamento ICA 2025
L’Inter-Club New York Produce Exchange Agreement (ICA) rappresenta uno degli strumenti più consolidati per ridurre le controversie e semplificare la gestione dei reclami sul carico tra armatori e noleggiatori nell’ambito dei contratti di noleggio NYPE e Asbatime. Dal 1970, l’ICA ha subito tre aggiornamenti, ciascuno volto a rispondere alle esigenze operative del settore marittimo. L’International Group of P&I Clubs (IG) ha ora annunciato un nuovo emendamento (ICA 2025), che entrerà in vigore il 14 luglio 2025.
Una delle modifiche più significative interessa la Clausola 4 (c), che chiarisce espressamente che il termine “definito” relativo al reclamo include anche le sentenze dei tribunali e i lodi arbitrali. Questo aggiornamento elimina precedenti ambiguità interpretative, che spesso erano fonte di controversie onerose, rafforzando così la certezza contrattuale e consolidando il ruolo dell’ICA come strumento efficace di risoluzione delle dispute.
Anche la Clausola 3 (c) è stata rivista per prevedere espressamente il recupero delle spese legali, dei corrispondenti del Club e degli esperti sostenute per difendere o liquidare reclami per danni al carico, inclusi i casi in cui il reclamo è stato respinto con successo, ritirato o comunque non perseguito.
L’ICA 2025 si applicherà ai contratti di noleggio stipulati dal 14 luglio 2025, a condizione che facciano riferimento all’aggiornamento. Potrà altresì estendersi a contratti di noleggio preesistenti qualora includano formulazioni quali “ICA 1996 o eventuali modifiche” o laddove le parti concordino di adottare la nuova versione tramite un addendum. L’IG raccomanda l’applicazione universale dell’ICA 2025 a tutti i contratti di noleggio NYPE e Asbatime, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, al fine di promuovere coerenza e certezza.
Nonostante tali progressi, l’emendamento non affronta una questione cruciale: quella relativa alla garanzia reciproca di cui alla Clausola 9. A seguito dell’Arbitrato di Londra 18/18, che ha escluso l’applicabilità automatica della clausola di garanzia in assenza di richiamo esplicito, permane un rischio significativo per le parti che non incorporino integralmente l’ICA mediante una formulazione chiara ed esaustiva. Ciò rappresenta forse un’opportunità mancata per codificare definitivamente le raccomandazioni dell’IG ed eliminare potenziali e onerose incertezze interpretative.
In attesa di un intervento organico su questo punto, l’ICA 2025 ribadisce la sua centralità come utile strumento per una gestione prevedibile, uniforme ed efficace dei reclami relativi al carico. Resta tuttavia essenziale che armatori e noleggiatori verifichino con rigore la corretta incorporazione di tutte le clausole rilevanti nei loro contratti di noleggio, al fine di minimizzare il rischio di ulteriori controversie.
Laura Piras
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