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Dogane: chiarimenti su competenze, emergenze e obblighi digitali con le nuove determinazioni 2025

Con tre interventi nel medesimo giorno il Direttore delle dogane ha dato attuazione ad alcune disposizioni nazionali complementari al Codice unionale.

Infatti, con Determinazione direttoriale n. 0506849 del 25 luglio 2025, si è dato attuazione all’art. 31, comma 2, lett. c) del D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, che disciplina i requisiti relativi agli standard minimi di competenza o le qualifiche professionali per il rilascio dell’abilitazione alla rappresentanza diretta nei procedimenti doganali.

Il requisito degli standard minimi di competenza richiede la presentazione in rappresentanza indiretta di almeno 300 dichiarazioni doganali, nei tre anni antecedenti alla richiesta (di cui almeno 100 nell’ultimo anno e di cui il 30% per il regime di immissione in libera pratica di merci, escluse le dichiarazioni semplificate per merci di modico valore).

Il requisito riferito alle qualifiche professionali viene riconosciuto a chi è in possesso di un’abilitazione professionale con iscrizione all’albo, che presuppone un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, e un percorso formativo accreditato dall’Agenzia delle Dogane per l’ottenimento della qualifica di AEO.

Con la Determinazione n. 506868, l’Ufficio ha individuato i presupposti nonché i criteri e i limiti per l’esercizio, da parte dei Direttori territoriali dell’Agenzia, del potere di disporre con proprio provvedimento motivato l’esenzione dalla visita doganale delle merci nei casi straordinari di necessità e di urgenza, previsto dall’art. 38, comma 2 dell’allegato 1 al D.lgs. 141/2024.

Infatti, in presenza di eventi di natura catastrofica o di altra rilevanza eccezionale per i quali sia stata formalmente dichiarata, da parte dell’autorità governativa nazionale o dell’Unione Europea, la sussistenza di uno stato di emergenza, il Direttore territoriale può esentare da visite doganali le merci introdotte o spedite fuori dal territorio doganale da o per conto di organizzazioni pubbliche, enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri per la gestione dell’emergenza ovvero le merci necessarie per far fronte a situazioni contingenti di carattere locale, laddove i tempi ordinari di sdoganamento potrebbero causare pregiudizi significativi alle attività economiche, pubbliche o private, ovvero alla popolazione residente.

Sono incluse in queste situazioni, tra gli altri, il fermo di attività di produzione di energia elettrica, la sospensione dell’attività di grandi impianti industriali, nonché la necessità di beni alimentari, farmaci e prodotti energetici.

Infine, con la Determinazione n. 506812, si è regolata la presentazione del manifesto del carico, obbligatorio secondo l’art. 61 del D. Lgs. 141/2024 per via telematica tramite i servizi web dell’Agenzia delle Dogane, previa registrazione al portale ADM. I dati richiesti sono conformi all’Allegato B del Regolamento (UE) 2015/2446 e sono gestiti attraverso il servizio eManifest dell’applicazione Toolbox. Il manifesto per le merci in arrivo, una volta convalidato sostituirà la notifica di arrivo e la presentazione delle merci e, se richiesto, la dichiarazione di temporanea custodia, mentre per merci in uscita , compreso l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo, sostituirà la notifica di uscita anche a fini della fiscalità interna.

Giorgia Orsi
giorgia.orsi@mordiglia.it

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