Deforestazione zero
Si ricorda che entro il 31 dicembre 2025 dovrebbero entrare in vigore gli adempimenti legati all’EUDR, ossia alla necessità per gli importatori di operare un due diligence su determinati prodotti per garantire la tracciabilità degli stessi.
La normativa è finalizzata a evitare che vengano utilizzati prodotti che provengono da zone deforestate in maniera illegale.
I prodotti di cui all’elenco allegato al reg. (EU) 2023/1115 comprendono legno e prodotti derivati, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma naturale e carne bovina, insieme ai loro derivati come cuoio, cioccolato e mobili; restano esclusi gli imballaggi in quanto volti a proteggere e trasportare altri oggetti, mentre sono inclusi prodotti come la pasta e la carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, ad eccezione dei prodotti a base di bambù e di quelli recuperati (scarti e avanzi) e del capitolo 49 i libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti dell’industria grafica, manoscritti, dattiloscritti e progetti, di carta.
I soggetti interessati dovranno raccogliere informazioni, documenti e dati adeguati e verificabili che portino alla conclusione che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (es. tipologia e quantità di prodotto, Paese/regione di produzione, geolocalizzazione dell’appezzamento/i di terreno di produzione delle materie prime, ecc.); valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e conformità rispetto alla legislazione; se il rischio è significativo, ove possibile, mettere in atto misure di attenuazione del rischio per ridurlo ad un livello trascurabile; quando il rischio di non conformità è nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), emettere la dichiarazione di dovuta diligenza, caricarla sul portale Traces e fornirla ai clienti.
Giorgia Orsi
giorgia.orsi@mordiglia.it