Contratti di arruolamento su unità da diporto: esonero dalla registrazione
Con la risposta n. 268/2025 l’Agenzia delle entrate innanzitutto ha confermato, grazie a un espresso parere del MIT, l’assimilazione sotto i profili giuslavoristico e marittimistico delle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc) ai contratti relativi all’arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, in forza di un principio di ragionevolezza e proporzionalità fondato sul fatto che la convenzione IMO all’articolo III comprende nell’ambito della sua applicazione le unità da diporto adibite ad uso commerciale e tali usi sono elencati in maniera tassativa dal codice della nautica da diporto, che impone la relativa annotazione in ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto) e sulla licenza di navigazione.
In secondo luogo, l’interpello ha chiarito che si deve ritenere applicabile anche alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente l’esonero previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024. Tale norma ha recentemente eliminato l’adempimento della registrazione per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili e su navi che esercitano la pesca marittima esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.
Pertanto, in deroga all’articolo 328 (Codice della Navigazione) che impone, a pena di nullità, al contratto di arruolamento la forma dell’atto pubblico (ricevuto, nella Repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare) con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, cessa l’obbligo di provvedere alla registrazione anche a favore di questo tertium genus di contratti di arruolamento.
Giorgia Orsi
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